Registro Imprese

Istruzioni comunicazione PEC degli amministratori delle società

La legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024 - pubblicata nel supplemento ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 - con l’art. 1, comma 860 - ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di società, siano esse di persone o di capitali, di dotarsi di un proprio domicilio di posta elettronica certificata e di comunicarlo al Registro delle Imprese.
Questa disposizione si aggiunge alle norme già vigenti che avevano già reso obbligatorio per le società e le imprese individuali la comunicazione al Registro delle Imprese di un proprio domicilio di posta elettronica certificata.
Pertanto per le società costituite dal 1° gennaio 2025, nelle richieste di iscrizione degli atti costitutivi dovrà essere indicato, oltre alla PEC della società, anche il domicilio di posta elettronica certificata di ogni amministratore.

Istruzioni di massima, da adottare con decorrenza dal 03 aprile 2025:

  • nelle richieste di iscrizione degli atti costitutivi deve essere indicato, oltre alla PEC della società, anche il domicilio di posta elettronica certificata di ogni amministratore;
  • nelle richieste di iscrizione di nuovi amministratori, ed anche in sede di rinnovo degli organi amministrativi, deve essere indicato il domicilio di posta elettronica certificata di ogni amministratore e ciò anche per le società già costituite prima del 01/01/2025;
  • nelle richieste di iscrizione di nuovi soci amministratori di società di persone deve essere indicato il domicilio di posta elettronica certificata di ogni socio amministratore, anche per le società già costituite prima del 01/01/2025;
  • si precisa che l’obbligo riguarda anche le iscrizioni delle nomine di liquidatori;
  • si conferma allo stato la possibilità per gli amministratori di indicare quale proprio domicilio digitale l’indirizzo pec della società per la quale eseguono la comunicazione;
  • si conferma la sussistenza dell’obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale anche per gli amministratori delle società cooperative e delle società consortili, mentre si escludono le reti di impresa;
  • gli adempimenti sopra indicati restano soggetti alla ordinaria disciplina concernente l’imposta di bollo e i diritti di segreteria prevista per l’iscrizione delle cariche sociali;
  • in attesa di chiarimenti, pur in assenza di un termine di legge, la comunicazione autonoma del solo domicilio digitale (quindi non contenuta nelle pratiche di iscrizione di amministratori) è iscrivibile ed è in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

 

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